T.A.R.I.

Tassa Rifiuti

Data di pubblicazione:
15 Aprile 2021

T.A.R.I. - TASSA RIFIUTI

La disciplina

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013].
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità.
Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell’uso dell’immobile.

Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricomprese “utenza domestica” rilevante ai fini dell’applicazione della TARI. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.
Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi, aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita da un valore assoluto, rapportato al numero degli occupanti ma non ai metri quadrati dell’utenza.
Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva [art. 1, comma 641, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013].

Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013]. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Piano finanziario e delibera tariffaria

Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.

Per informazioni

e/o chiarimenti, eventuali procedure per comunicazioni di errori in ordine al presente avviso, nonché informazioni e relativa procedura per la correzione dello stesso:

  • presso la sede Municipale in via Achille Grandi, 1, al seguente numero telefonico 031 769322 e nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 previo appuntamento;
  • oppure attraverso l’invio di mail all’indirizzo  tributi@comune.cabiate.co.it o alla  casella PEC:  info@pec.comune.cabiate.co.it

In caso di reclamo, si potrà utilizzare l’apposito modello allegato, l’ufficio tributi valuta l'istanza presentata dal Contribuente invitandolo, se ne ravvisa la necessità per volgere all'esito della pratica, a produrre documentazione integrativa o in contraddittorio per la definizione dell’accordo.
In ogni caso, per l’evasione di reclami, richieste di informazioni e/o rimborsi vengono rispettati i termini previsti dalla legge n. 241/1990, che prevede la conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione.
Il contribuente può chiedere la rateizzazione del tributo indicato nell’invito di pagamento e/o sugli avvisi di intimazione e su ingiunzione fiscale per il recupero coattivo degli importi dovuti con imputazione degli interessi al tasso legale e le sanzioni previste per tipologia di atto.

digi...TARI

Il recapito dell'avviso nella casella della posta elettronica

L’Amministrazione Comunale in occasione della consegna degli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) e in un’ottica della progressiva digitalizzazione dei servizi, ha predisposto un modulo elettronico per la raccolta dei recapiti digitali dei cittadini che saranno utilizzati per la consegna dei nuovi Avvisi di Pagamento TARI

Ai cittadini che forniranno i loro riferimenti digitali verrà riconosciuto un bonus di un euro (1,00 €).

L’indirizzo mail segnalato potrà essere anche utilizzato per le comunicazioni dell'ente.

L'attivazione della spedizione via e-mali con il riconoscimento del relativo bonus sarà verificata in occasione della spedizione degli avvisi in corso. Se non fosse possibile attivarlo in tale occasione entrerà in vigore per gli avvisi successivi. Premendo il tasto giallo seguente comparirà un modulo digitale da compilare accuratamente. 
 

PER COMPILARE PREMI QUI