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Direttive e criteri per l’accesso al sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione
BANDO MISURA UNICA PER L'AFFITTO 2022
Direttive e criteri per l’accesso al sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione
Art. 1 - Oggetto delle direttive
Le presenti direttive disciplinano, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale XI/5324/2021, l’erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato, in relazione alle difficoltà economiche conseguenti anche all’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 nell’anno 2022, a nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Mariano Comense (Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense).
Art. 2 - Finalità e definizione del contributo
Il contributo è finalizzato a sostenere le famiglie che si trovano in situazione di disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità a causa anche della crisi dell’emergenza sanitaria 2022 (Covid-19), e che abitano in alloggi in locazione sul libero mercato, in alloggio in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della l.r. 16/2016 art. 1 comma 6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP).
È previsto che il contributo venga erogato direttamente al proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.
Si precisa che il presente contributo NON è cumulabile con la quota destinata all’affitto del Reddito di Cittadinanza; pertanto, nel caso in cui il beneficiario sia un percettore del Reddito di Cittadinanza, potrà esserci un’eventuale compensazione della quota RDC destinata all’affitto.
Art. 3 - Requisiti del richiedente per il beneficio
Possono beneficiare e presentare domanda i nuclei familiari che, all’atto di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2022, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Non verranno raccolte domande che non saranno in possesso di tutti i requisiti di accesso sopra elencati.
Art. 4 - Struttura della domanda
La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto disponibile presso TECUM, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza o sul sito www.tecumserviziallapersona.it
La domanda per l’accesso al contributo può essere presentata dal titolare del contratto di affitto, o da un familiare o da chi ne eserciti la tutela (in tale circostanza la persona per cui si presenta l’istanza deve essere in quel momento in vita).
La pratica è considerata completa, pena collocazione in lista di attesa, solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai seguenti documenti:
Le domande che risulteranno non complete di tutta la documentazione verranno collocate in lista di attesa. A bando concluso, solo in caso di risorse residue, i richiedenti con domanda incompleta verranno ricontattati per procedere all’integrazione delle stesse al fine di poterne valutare l’ammissibilità al beneficio.
Art. 5 - Presentazione della domanda
Le domande, complete degli allegati richiesti, dovranno essere presentate esclusivamente a TECUM dal 25 maggio 2022 al 22 luglio 2022 nei modi a seguire:
Art. 6 - Valutazione della domanda e assegnazione del contributo
Le domande ammissibili verranno raccolte fino al termine di chiusura del bando. Una volta valutata l’ammissibilità della domanda l’assegnazione del beneficio avverrà, dando la precedenza
ai nuclei familiari che si ritrovano in una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2022, in ordine di ISEE; nel caso di ISEE di egual valore, si procederà in base all’ordine di arrivo delle richieste e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Una situazione di morosità pregressa non rappresenta criterio preferenziale per l’accesso al contributo.
Art. 7 - Condizioni ed Entità
Il contributo è erogato fino a 3 mensilità di canone e comunque per un importo non superiore a euro 1.200,00 ad alloggio/contratto
Art. 8 - Comunicazione dell’ammissibilità e assegnazione del contributo
L’esito della valutazione sull’ammissibilità della domanda e l’eventuale assegnazione del contributo verranno comunicati ad ogni richiedente e al rispettivo proprietario dell’alloggio ai recapiti indicati nel modulo domanda a partire dal 15 SETTEMBRE 2022.
L’eventuale ricorso dovrà essere presentato direttamente a TECUM mediante nota scritta.
Art. 9 - Modalità di erogazione
Il contributo sarà assegnato agli aventi diritto, secondo le modalità previste dalle presenti direttive, in un’unica soluzione, decorsi massimo 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell’immobile in locazione nella modalità indicata in sede di domanda, ovvero accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o co-intestato del proprietario.
Non è ammesso l’accredito su libretto di risparmio o simili.
Art. 10 - Compatibilità e decadenza del diritto
I contributi concessi con il presente provvedimento NON sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del Reddito; pertanto, nel caso in cui il beneficiario sia un percettore del Reddito di Cittadinanza, potrà esserci un’eventuale compensazione della quota RDC destinata all’affitto.
È causa di decadenza la sottoscrizione di dichiarazioni false e/o mendaci rilevate a seguito dei controlli effettuati dagli uffici competenti.
Art. 11 - Pubblicizzazione bando
Il presente bando è pubblicato sul sito internet e all’Albo pretorio on-line dell’Azienda (www.tecumserviziallapersona.it) e sul sito internet dei Comuni soci.
Art. 12 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali, dati particolari (art. 9 del GDPR), dati giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: concorrere all’assegnazione di contributi a proprietari di alloggi che hanno come inquilini nuclei con disagio economico, anche conseguente all’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 nell’anno 2022, ai sensi della Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia XI/5324/2021 ad integrazione, che ne rappresentano la base giuridica del trattamento.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona si impegna
a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al “GDPR” mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere con l’istruttoria per il riconoscimento del diritto al contributo e per le formalità ad essa connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
I dati potranno essere comunicati a: ATS dell’Insubria, Regione Lombardia e Comuni soci dell’Azienda.
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona con sede in Mariano Comense (CO) in Via E. D’Adda 17.
Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore dell’Azienda, dr. Giorgio Gariboldi.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l’Azienda è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.
L’elenco aggiornato dei Sub-Responsabili e degli Incaricati Autorizzati al trattamento è custodito presso la sede dell’Azienda.
Art. 13 - Attività di controllo e verifica
Il Comune di residenza, e/o TECUM, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal controllo emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al beneficio ottenuto (art. 75).
Inoltre, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
Art. 14 - Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi direttamente a TECUM:
Ultimo aggiornamento
Mercoledi 25 Maggio 2022