ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

ORDINANZA N. 01/2023

Data di pubblicazione:
18 Aprile 2023

 

 

ORDINANZA N. 01/2023

ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA RELATIVA AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI, ALLA PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI - MISURE PREVENTIVE CONTRO LA PERMANENZA E LA NIDIFICAZIONE.

LA SINDACA

Rilevato che la massiccia presenza di piccioni nell'ambiente urbano può causare danni agli edifici e alla salubrità dell'ambiente urbano poiché le loro deiezioni, in gran parte evacuate nei nidi e sui tetti, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle strutture edili e possono costituire un pericoloso ricettacolo di patogeni trasmissibili anche all'uomo;

Considerato che è doveroso per la tutela della salute pubblica limitare il rischio di focolai di agenti patogeni e di parassiti pericolosi per la salute umana, collegati alla presenza di colonie di piccioni;

Rilevato che l'attività riproduttiva e la sopravvivenza dei pulii di piccione sono particolarmente favorite dalla disponibilità di cibo, somministrato anche in forma indiretta, e dalla presenza di siti di nidificazione, con particolare riferimento a quelli reperibili in edifici in stato di abbandono;
Ritenuto pertanto di dover limitare l'apporto alimentare "artificiale" per i piccioni nonché ridurre i luoghi utilizzati come posatoi e per la loro nidificazione, quali sottotetti, cornicioni, buchi in muri di palazzi, edifici dimessi e fabbricati di varia natura;

Richiamato il Regolamento Locale d'Igiene che reca norme sulla manutenzione e revisione delle costruzioni, nonché sul risanamento degli edifici perché siano mantenute le normali condizioni di abitabilità ed igiene;

Viste le note del Dipartimento Prevenzione Veterinario — Distretto Veterinario dell'A.S.L. di Como Prott. n. 0025134 del 13/04/2012 e n. 0054226 del 27/08/2012, che evidenziano la necessità di emettere, quale provvedimento complementare alle campagne di controllo delle popolazioni di piccione, un'apposita ordinanza comunale che vieti all'intera cittadinanza la somministrazione di cibo a tali volatili e che ricordi ai proprietari degli immobili di adottare misure idonee ad impedire la penetrazione, la posa e la nidificazione dei volatili in ottemperanza a quanto previsto dai citati articoli del Regolamento Locale d'Igiene;

Dato atto che sul territorio comunale sono stati rilevati inconvenienti igienici causati dagli escrementi di piccioni (Colomba livia var. domestica), la cui sovrappopolazione è una diretta conseguenza della disponibilità di cibo e di siti di nidificazione reperibili nell'ambito urbano;

Considerato che sul territorio del Comune è aumentata la presenza dei piccioni, con la possibilità di costituire pericolo di trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie dando luogo anche a danni a carico di edifici pubblici e privati, problemi di decoro urbano in relazione a insudiciamento di strade, muri e balconi a causa del proliferare di piccioni siti anche nei sottotetti degli edifici cittadini;

Rilevato che in alcuni casi vi è l’abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando così la loro capacità riproduttiva e contribuendo ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

Rilevato il degrado ed il potenziale pericolo sanitario che le deiezioni di piccioni e le carcasse degli stessi recano all’ambiente urbano e alla salute dell’uomo;
Atteso che, al fine di contrastare la proliferazione incontrollata di piccioni, risulta necessario attuare interventi prevalentemente indirizzati alla risoluzione dei siti riproduttivi individuati prevalentemente nei sottotetti degli edifici cittadini;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in Cabiate al fine di eliminare il pericolo di trasmissione e di malattie infettive, nonché il degrado di edifici pubblici e privati;

Visto il T.U.E.L. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

Vista la Legge n. 157 del 11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la Legge Regionale 16.08.1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;

Visto il Regolamento Locale d’Igiene tipo;

Sentito il parere dei competenti uffici comunali;

ORDINA

di non somministrare alimenti di qualsiasi genere e in qualsiasi luogo ai piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie scarti e avanzi alimentari;

con decorrenza immediata, ai proprietari di edifici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni di:

  1. provvedere immediatamente a propria cura e spese, al risanamento e alla pulitura periodica delle strade pubbliche, dei cortili dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato escrementi;
  2. provvedere mediante il posizionamento di apposite griglie o reti a maglia stretta, all’immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi a solai e sottotetti attraverso i quali i piccioni possano introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
  3. Impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, sulle pensiline, sui davanzali, sui cornicioni, su cavi posti nelle facciate prospicenti la pubblica via e nei cortili, applicando appositi dissuasori;
  4. effettuare periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di argas reflexus (zecca dei piccioni) e acari; in particolare nel caso di ripulitura di zone a suo tempo colonizzate la disinfestazione deve essere sempre effettuata; al fine di un eventuale controllo si ricorda di tenere copia dei documenti di avvenuto trattamento.

AVVERTE

Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00, i trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell’importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 gg. Dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981;

Le altre violazioni di carattere sanitario relative al Regolamento Locale d’Igiene, verranno punite dai competenti Organi ed Enti ai sensi della normativa vigente in materia.

DISPONE

  • La notifica della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per un periodo di 30 giorni;
  • L’invio del presente provvedimento agli organi di stampa per la necessaria diffusione e pubblicazione;
  • L’invio al Comando di Polizia Locale del Comune di Cabiate per il controllo sull’ottemperanza;
  • L’invio All’ATS AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA Prevenzione Medico Prevenzione Veterinaria di Como;
  • L’invio ai settori Edilizia Pubblica e Privata, Ecologia e Ambiente, Patrimonio del Comune di Cabiate.

INFORMA

  • La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio;
  • che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Cabiate, 14 aprile 2023

La Sindaca
Dott.ssa Maria Pia Tagliabue

 

Allegati

Ultimo aggiornamento

Martedi 18 Aprile 2023